Olympe de Gouges

Dichiarazione dei diritti della donna
e della cittadina

 

Preambolo

Le madri, le figlie, le sorelle, rappresentanti della Nazione, chiedono di essere costituite in Assemblea Nazionale. Considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti della donna sono le uniche cause delle pubbliche sfortune e della corruzione dei governi, hanno deciso di esporre in una dichiarazione solenne i diritti naturali, inalienabili e sacri della donna, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché gli atti del potere delle donne e quelli degli uomini, confrontati momento per momento agli scopi di ogni istituzione politica, ne guadagnino maggior rispetto; affinché le rivendicazioni delle cittadine, fondate ormai su principi semplici e incontestabili, si volgano sempre al sostegno della costituzione dei buoni costumi e alla felicità di tutti.

Quindi il sesso superiore, sia in bellezza che in coraggio, nelle sofferenze della maternità, riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti Diritti della Donna e della Cittadina.

Articolo 1

La donna nasce libera e resta uguale all’uomo nei suoi diritti. Le distinzioni sociali sono fondate solo sull’utilità comune.

Articolo 2

Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili della Donna e dell’Uomo: questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e soprattutto la resistenza alla oppressione.

Articolo 3

Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione, che è l’unione della Donna e dell’Uomo: nessun corpo, nessun individuo può esercitare alcuna autorità che non ne derivi espressamente.

Articolo 4

La libertà e la giustizia impongono di restituire tutto ciò che appartiene ad altri; poiché l’esercizio dei diritti naturali della donna ha per solo limite la tirannia perpetuata dall’uomo, è necessario che questi limiti siano riformati secondo la legge della natura e della ragione.

Articolo 5

Le leggi della natura e della ragione proibiscono ogni azione nociva alla società: tutto ciò che non è proibito da queste leggi sagge e divine, non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che esse non sanciscono.

Articolo 6

La legge deve essere l’espressione della volontà generale; tutte le Cittadine e i Cittadini debbono concorrere personalmente, o per mezzo di loro rappresentanti, alla sua istituzione; deve essere uguale per tutti: tutte le cittadine e tutti i cittadini, uguali ai suoi occhi, devono poter ugualmente accedere a tutte le cariche, posti e impieghi pubblici, secondo le loro capacità e senza altra distinzione che quella dei loro meriti e dei loro talenti.


Articolo 7

Per la donna non sono ammesse eccezioni; è accusata, arrestata e detenuta nei casi determinati dalla legge. Le donne sono soggette come gli uomini a questa Legge rigorosa.

Articolo 8

La legge deve stabilire soltanto pene strettamente e incontestabilmente necessarie, e nessuno può essere punito se non in forza di una Legge approvata e prolungata anteriormente al delitto e legalmente applicata alle donne.

Articolo 9

Una volta che la donna è dichiarata colpevole, è sottoposta al pieno rigore della legge

Articolo 10

Nessuno deve essere perseguito per le sue convinzioni fondamentali, la donna ha il diritto di salire sul patibolo; così come ha il diritto di salire alla Tribuna; sempreché le sue espressioni non turbino l’ordine pubblico stabilito dalla legge.


Articolo 11

La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei più preziosi diritti della donna, poiché questa libertà assicura ai figli di essere legittimamente riconosciuti dal padre. Qualunque Cittadina può dunque affermare liberamente, io sono la madre di un figlio che è vostro, senza che un barbaro pregiudizio la obblighi a dissimulare la verità; salvo rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi stabiliti dalla legge.

Articolo12

La garanzia dei diritti della donna e della cittadina deve avere il più esteso utilizzo; questa garanzia deve essere istituita per il vantaggio di tutti, e non per il particolare beneficio di quelle alle quali è concessa.

Articolo 13

Le donne e gli uomini contribuiscono in ugual misura al mantenimento della forza pubblica e alle spese di amministrazione; la donna prende parte a tutte le corvée, a tutti i lavori faticosi; deve quindi avere la stessa parte nella distribuzione dei posti, degli impieghi, delle cariche, delle investiture e dei mezzi.

Articolo 14

Le cittadine e i cittadini hanno il diritto di constatare o direttamente o attraverso i loro rappresentanti la necessità del contributo pubblico. Questo si può applicare alle Cittadine soltanto se si attribuisce loro una uguale parte non solo di beni ma anche nella pubblica amministrazione e nella determinazione del tasso, dell’imponibile, della esazione e della durata dell’imposta.

Articolo 15

La massa delle donne, coalizzata nella contribuzione con quella degli uomini, ha il diritto di chiedere conto, a qualunque pubblico funzionario, della sua amministrazione.

Articolo 16

Ogni società, nella quale non via assicurata la garanzia dei diritti, né sia determinata la separazione dei poteri, non ha costituzione; la costituzione è nulla se la maggioranza degli individui, che compongono la Nazione, non ha cooperato alla sua redazione

Articolo 17

I beni appartengono a entrambi i sessi sia uniti che separati; sono per ciascuno un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato come di un vero patrimonio naturale, a meno che non lo esiga chiaramente l’interesse pubblico, legalmente costatato e a condizione di una giusta e anticipata indennità.